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Statuto di Arci Emilia Romagna APS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“ARCI EMILIA ROMAGNA aps”
(Comitato Regionale)

 

[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa ARCI - APS ad uso delle ARCI Livelli regionali o Comitati Regionali aps aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/14 del 19 febbraio 2024]

 

Premessa 

L'associazione “ARCI aps” fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

Arci APS promuove politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, per questo sceglie di adottare nella stesura dello statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l’utilizzo del simbolo schwa (ǝ) e del corrispondente simbolo al plurale (з). Comprendendo le possibili difficoltà nell’oralità, si propone di leggere lo schwa (ǝ) come femminile sovraesteso. 

TITOLO I – DEFINIZIONI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1. - Forma giuridica e principi generali

  1. “ARCI Emilia Romagna aps” (di seguito denominata “ARCI ER” o “Comitato regionale” nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS). L’utilizzo nella denominazione sociale della locuzione “associazione di promozione sociale” e dell’acronimo “APS” sono condizionati al mantenimento dell’iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.
  2. “ARCI Emilia Romagna aps” ha sede in Bologna in Via S. Maria Maggiore, 1, autonoma e pluralista, si configura come:
    • rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
    • istanza organizzativa e politica di ARCI aps (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul territorio regionale.
  3. ARCI ER è articolazione regionale della rete associativa nazionale ARCI ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.
  4. L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia, partecipazione e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata da cittadinз, in cui ogni sociǝ può concorrere in prima persona ai processi decisionali.
  5. L'Associazione sostiene l’attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione attraverso il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.
  6. L'ARCI è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.
  7. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. L'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.
  8. L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con gli altri soggetti della società.
  9. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria.

 

Art. 2. - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

  1. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante di ARCI Emilia Romagna aps.
  2. L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  3. Sono finalità dell’Associazione:
    a)       (generali)
    • l’impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
    • l’affermazione di cultura e di pratiche sociali all’altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
    • la difesa e l’attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
    • la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
    • la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l’azione;
    b)       (difesa e promozione del diritto di associazione)
    • l’impegno affinché la libertà di associazione, libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque;
    • l’impegno per l’affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale;
    • la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione dell'autorganizzazione delle persone e delle comunità, come parte integrante del diritto di associazione;
    • la promozione e messa a disposizione di luoghi, occasioni e attività sociali, educative didattiche, ricreative, culturali, ludiche, motorie, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e a migliorare la qualità della vita di sociз, comunità locali e delle persone in generale;
    • la promozione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
    • la promozione della più ampia partecipazione delle comunità e delle persone attraverso le organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche pubbliche;
    • la promozione e la difesa del modello circolistico come forma avanzata di gestione di spazi ricreativi culturali e di comunità, in grado di rendere effettiva, attraverso lo strumento del tesseramento, la partecipazione ai processi decisionali da parte delle persone che vivono quegli spazi;
    c)         (diritti e attività culturali)
    • la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
    • il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
    • la promozione della musica, della letteratura, delle arti visive, del teatro, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici nelle loro molteplici declinazioni
    • la promozione del ruolo dell'intrattenimento e dell'aggregazione anche notturna, su base culturale, all'interno di contesti associativi e di comunità, intesa come spazio di libertà che riduce le disuguaglianze e le discriminazioni e alimenta la creatività giovanile
    • la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.
    d)       (diritti delle donne, di genere e convivenza)
    • il superamento delle logiche binarie di genere, anche attraverso pratiche transfemministe, queer, lavorando per la piena valorizzazione delle potenzialità delle persone, dei loro diritti e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore per tuttз;
    • la difesa dei diritti e delle libertà di genere e la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
    • l’affermazione nell’Associazione di una cultura e un approccio femminista e transfemminista, per ridisegnare la società e la sua organizzazione a partire dalla valorizzazione delle differenze di genere e dalla presenza paritaria delle donne;
    • lotta alle discriminazioni e agli stereotipi di genere in chiave intersezionale, con l’impegno ad affermare il diritto all’autodeterminazione dei propri corpi, a contrastare la violenza di genere e agire per il riconoscimento dei diritti civili e la partecipazione attiva alla vita dell’Associazione di tutte le soggettività comprese le persone trans, non binary e gender non-conforming;
    • l'impegno a rendere i circoli e tutti gli spazi decisionali e relazionali dell'Associazione luoghi più accoglienti, inclusivi, sicuri e attraversabili;
    e)       (diritto alla pace, alla giustizia globale, lotta ai poteri criminali)
    • il ripudio della guerra e l’impegno per l’affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, il sostegno alle lotte per l’autodeterminazione dei popoli, la ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l’azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la progressiva riduzione delle spese militari;
    • l'impegno per la giustizia globale, per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale;
    • la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e l’universalità dei diritti;
    • l'educazione alla responsabilità sociale ed alla cittadinanza globale, la tutela dei beni comuni materiali ed immateriali, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti di libertà e uguaglianza;
    • l'affermazione della cultura della legalità democratica e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere;
    f)        (lotta alle discriminazioni e società aperte e inclusive)
    • la prevenzione e la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo, abilismo, ageismo, xenofobia, pregiudizio, linguaggio di odio, omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, binarismo, sessismo, sierofobia, intolleranza, violenza e censura;
    • la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di identità e orientamento sessuale e dell’antiproibizionismo;
    • la promozione di una società aperta, inclusiva e plurale di una nuova cittadinanza che riconosca le diversità e valorizzi l’interculturalità; il protagonismo e l'autorganizzazione delle persone migranti e delle minoranze;
    • la promozione di una società che rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale di tutte le persone con disabilità;
    • la promozione e la tutela del diritto d’asilo e di una accoglienza dignitosa;
    g)       (giustizia climatica e ambientale)
    • l'impegno a favore della giustizia climatica, della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, della gestione sostenibile delle risorse, del modello agroecologico, della sovranità alimentare, dell’economia circolare, dell’educazione ambientale, dei gruppi d’acquisto e delle comunità a supporto dell’agricoltura sostenibile, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile;
    • la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e in particolare delle comunità energetiche;
    • il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale, la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
    • l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l’adozione;
    • l’impegno di perseguire la giustizia climatica per la realizzazione di una società ecosostenibile e a zero emissioni;
    • di promuovere pratiche di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica ed ecologica per la salvaguardia degli ecosistemi, della biodiversità, della società umana e della vita sulla terra;
    h)        (diritti sociali)
    • l’impegno per i diritti sociali, la lotta alla diseguaglianza, per lo sradicamento della povertà e dell’esclusione sociale, per l’accessibilità universale ai diritti e ai servizi pubblici;
    • la difesa, l’ampliamento e l'innovazione dello Stato sociale e dei servizi pubblici, per un welfare di comunità e di prossimità, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;
    • la tutela dei diritti e la promozione di politiche di difesa, di assistenza e valorizzazione delle persone diversamente abili e di sostegno per chi li assiste;
    • la tutela dei diritti delle persone private della libertà, la promozione del loro reinserimento sociale, il contrasto ad ogni forma di trattamento inumano e degradante con il superamento dell’ergastolo ostativo;
    • la promozione del protagonismo di persone con disabilità la promozione di politiche e sostegno di chi le assiste.
    • l'impegno a rendere accessibili i circoli e tutti gli spazi in cui l'associazione svolge l'attività;
    • la tutela dei diritti dei lavoratori e dellз lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza alle persone lavoratrici e alla genitorialità, in particolare allз giovani, alle donne, allз immigratз, allз precariз e alle persone pensionate, la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
    i)         (diritti generazionali)
    • la promozione del protagonismo delle nuove generazioni, dell'associazionismo giovanile e delle relazioni intergenerazionali;
    • la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del diritto allo studio, alla scuola e all’università pubblica anche promuovendo comunità educanti;
    • il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
    • la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane, salvaguardandone dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
    j)         (volontariato e formazione)
    • la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
    • la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale;
    • la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, allз docenti e allз studentз di ogni ordine e grado;
    k)       (mobilità)
    • la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dellз e per lз giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, dei viaggi della memoria, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
    • la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.

 

Art. 3. - Attività di interesse generale

  1. L’ARCI Emilia Romagna aps persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dellз propriз associatз, di loro familiari, degli enti aderenti o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraioà1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
    k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
    l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
    n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
    r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
    t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
    v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
    Inoltre, ARCI E.R., a titolo esemplificativo e non esaustivo
    • realizza, autonomamente o in collaborazione con gli associati e le organizzazioni aderenti, progettazione in ambito sociale, culturale e artistico;
    • promuove campagne di proselitismo e diffusione della cultura associativa a supporto delle organizzazioni aderenti;
    • attiva servizi di consulenza, informazione e comunicazione a favore delle associazioni affiliate;
    • attiva percorsi di formazione sulle problematiche del terzo settore in generale e su specifiche materie (accoglienza umanitaria, cooperazione internazionale, organizzazione di manifestazioni culturali, etc.);
    • In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche;
    • svolge attività di co-progettazione in rapporto con gli enti pubblici regionali;
    • su delega del livello nazionale potrà curare le relazioni con l'ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore in qualità di articolazione della rete nazionale ARCI.

In generale sono potenziali settori di intervento di ARCI E.R. e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.lgs. 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

  1. L’Associazione, in qualità di articolazione regionale e in funzione della delega prevista dall’art. 13 dello statuto nazionale della Rete associativa e secondo quanto previsto dal regolamento nazionale adottato, svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e.
  2. Potrà inoltre, in funzione della delega prevista dall’art. 13 dello statuto nazionale della Rete associativa e secondo quanto previsto dal regolamento nazionale adottato, svolgere funzioni afferenti alle seguenti attività:
    -        monitorare l’attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale;
    -        promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.
  3. L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall’organo di amministrazione.
  4. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo allз propriз associatз, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

 Art. 4. - Federazione Arci

  1. L'ARCI aderisce alla “Federazione ARCI” contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
  2. Tuttз lз sociз individuali e collettivз dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
  3. In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

 Art. 5. - Utilizzo del marchio e della denominazione

  1. Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
  2. L’utilizzo del “logo” e della denominazione è effettuato in conformità alle prescrizioni deliberate dalla rete associativa nazionale.

 

TITOLO II - LA FORMA ASSOCIATIVA

 

Art. 6. - Associati

  1. In considerazione dell’articolazione verticale della rete associativa sono aderenti ad ARCI Emilia Romagna aps, in conformità con quanto previsto dall’art. 6 dallo statuto nazionale e secondo le modalità previste di seguito:
    • le persone fisiche;
    • associazioni di promozione sociale (APS);
    • associazioni con la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
    • le Società di Mutuo Soccorso di cui all’art. 42 e ss del CTS;
    • altre associazioni senza scopo di lucro;
    • le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale).
  2. L’adesione ad ARCI presuppone il riconoscimento e la condivisione dei valori e delle finalità associative e il rispetto delle norme del presente Statuto. Le organizzazioni aderenti acquisiscono annualmente il certificato di adesione e adottano la tessera dell’ARCI quale propria tessera sociale.
  3. Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
  4. In considerazione dell’articolazione verticale della rete associativa, le persone fisiche aderiscono per il tramite delle associazioni aderenti mentre le persone giuridiche aderiscono per il tramite dei comitati territoriali, e comunque secondo la disciplina prevista dai successivi articoli.

 Art. 6 bis. – Procedimento di ammissione delle persone fisiche

  1. Lз aspiranti sociз presentano domanda presso le associazioni aderenti, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
  2. È compito dell’organo di amministrazione dell’associazione aderente, o di unǝ o più componenti da esso espressamente delegatз, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta.
  3. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell’ARCI allǝ nuovǝ sociǝ e il suo nominativo sarà annotato nel registro dellз associatз.
  4. In caso di rigetto motivato della domanda o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro il termine previsto, l’interessatǝ potrà presentare ricorso allǝ Presidente della base associativa aderente entro i successivi trenta giorni.
  5. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dellз Sociз alla sua prima convocazione ovvero altro organo competente eletto dalla medesima.
  6. In quest’ultimo caso il ricorso andrà presentato direttamente all’organo competente secondo quanto previsto dallo statuto.
  7. La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento.

 Art. 6 ter. – Procedimento di ammissione delle persone giuridiche

  1. Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda di adesione presso l’articolazione territoriale competente.
  2. La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l’accettazione e l’impegno ad attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
  3. L’adesione è deliberata dall’organo di amministrazione dell’articolazione territoriale competente.
  4. La procedura di adesione è in ogni caso dettagliata dal regolamento annuale nazionale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.

 Art. 6 quater - Procedimento di ammissione per enti di rilievo regionale

  1. Gli enti di Terzo settore regionali di secondo livello presenti in almeno il 40% delle province e che sviluppano attività anche per il tramite di enti loro associati, possono aderire al livello regionale di Arci aps con delibera del Consiglio Regionale, in accordo con i Comitati territoriali e la Presidenza Nazionale.
  2. La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che attesti l’impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
  3. Le finalità degli enti di Terzo settore regionali aderenti non possono essere in contrasto con quelle della rete nazionale Arci.
  4. La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.
  5. Gli ETS regionali non concorrono alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete regionale Arci e concorrono alla formazione della rappresentanza partecipando al congresso regionale con un delegato.
  6. L’adesione alla rete Arci degli ETS regionali comporta l’assunzione di diritti sociali da parte delle persone giuridiche loro associate presentando autonoma domanda di adesione nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 6, 6bis e 6ter.

 Art. 7 - Autonomia degli associati

  1. Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'ARCI. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tuttз lз associatз.
  2. L'ARCI prende e dà atto dell’autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, delle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale e locale in spirito federale.

 Art. 8 - Diritti e doveri dellз associatз

  1. Secondo il principio generale della democrazia rappresentativa, lз associatз tramite i rappresentati eletti hanno diritto a:
    • concorrere all'elaborazione del programma;
    • approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale documento economico di previsione;
    • eleggere e revocare gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere elettз negli stessi;
    • approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.
  2. Lз associatз possono partecipare alle attività dell’associazione e hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione.
  3. Lз associatз sono tenutз a:
    • osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
    • versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
    • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

 Art. 9 - Recesso e decadenza degli associati

  1. Salvo diritto di recesso, la decadenza dellз sociз e delle organizzazioni aderenti avviene:
    • in caso di decesso dellǝ sociǝ o di scioglimento dell'organizzazione;
    • per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
    • per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
  2. Il procedimento di recesso è dettagliato dal regolamento del tesseramento. In ogni caso la quota sociale non è rimborsabile, trattandosi di un mero contributo a sostegno dell’associazione.

 

TITOLO III - IL SISTEMA ISTITUZIONALE

 

Art. 10 - Partecipazione diffusa, federalismo solidale, decentramento dei poteri

  1. L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

 Art. 11 - Articolazioni della rete ARCI

  1. Il sistema associativo dell'ARCI si articola nei seguenti livelli:
    • territoriali;
    • regionali;
    • nazionale.

 Art. 12 – Comitati territoriali

  1. Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio di propria competenza, ed ha le funzioni di:
    • deliberare l’ammissione delle persone giuridiche;
    • acquisire e conservare i dati e i documenti obbligatori delle organizzazioni aderenti, anche attraverso gli strumenti informatici forniti dalla rete associativa nazionale, monitorandone l’aggiornamento periodico;
    • rappresentare l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche;
    • espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate secondo un apposito regolamento;
    • tutelare e supportare l’attività delle organizzazioni aderenti;
    • valorizzare l’insediamento associativo e promuoverne lo sviluppo;
    • promuovere, col coinvolgimento delle organizzazioni aderenti, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI.
  2. In caso di violazioni dei principi statutari, del codice etico nazionale e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere allǝ legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell’assemblea.
  3. Laddove lǝ legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, lǝ Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.
  4. Le attività promosse dal Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.
  5. Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:
    • l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
    • un numero minimo di tre associazioni di promozione sociale e un numero rappresentativo di sociз esistente nell'area di competenza;
    • un numero di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
    • la dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni.
  6. Su iniziativa delle organizzazioni aderenti, la valutazione sull'opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato è svolta dal livello sovraordinato in accordo con l’organo di amministrazione nazionale.
  7. Il Comitato Territoriale, in funzione della formazione della rappresentanza all’interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell’art. 41 del CTS.

 Art. 13 – Comitati regionali

  1. ARCI Emilia Romagna aps, in qualità di Comitato Regionale, esprime e garantisce la direzione politica e organizzativa dell'Associazione a livello regionale ed ha le funzioni di:
    • coordinare, valorizzare, tutelare e promuovere l’azione dei Comitati territoriali;
    • sostenere i Comitati territoriali nelle politiche di sviluppo del loro insediamento associativo, supportandone l'azione tesa a favorire la costituzione di nuove organizzazioni aderenti;
    • favorire la crescita delle competenze dellз dirigenti territoriali;
    • in accordo con i Comitati Territoriali e con la Direzione nazionale, deliberare l'adesione di enti di Terzo settore di rilevanza regionale, secondo quanto previsto dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
    • promuovere, col coinvolgimento dei Comitati Territoriali, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI;
    • definire gli ambiti geografici di competenza dei Comitati Territoriali, consultando i comitati interessati;
    • sviluppare i rapporti con l'ente Regione e rappresentare l'ARCI nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale;
    • verificare il rispetto dei principi statutari e la corretta conduzione della vita associativa dei Comitati territoriali;
    • espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate, secondo un apposito regolamento, con particolare attenzione ai rapporti con l’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
  2. Il Comitato Regionale è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale, garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti nazionali.
  3. In caso di persistente inattività da parte di un Comitato Territoriale, l’organo di amministrazione del Comitato Regionale – in accordo con la Presidenza Nazionale – può temporaneamente espletare le funzioni delegate dal livello nazionale ai sensi dell’art. 13 dello statuto di ARCI aps nonché il procedimento di adesione degli enti associati.
  4. In caso di accertate violazioni dei principi statutari, del codice etico nazionale e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un Comitato territoriale, il Comitato Regionale può richiedere allǝ legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell’organismo assembleare (assemblea o consiglio). Laddove lǝ legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, il/la Presidente del Comitato Regionale può procedere direttamente alla convocazione dell’organismo assembleare, dandone informazione al Collegio dei Garanti e all’organo di amministrazione della rete associativa nazionale.
  5. I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.
  6. Su iniziativa dei Comitati Territoriali e Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con la Direzione nazionale, Comitati Interregionali: requisito essenziale è l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le disposizioni previste per i Comitati Regionali.
  7. Il Comitato Regionale, in funzione della formazione della rappresentanza all’interno del livello associativo sopraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell’articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell’art. 41 del CTS.

 

TITOLO IV - ORGANISMI DEL COMITATO REGIONALE

 

Art. 14 – Gli organismi regionali

  1. Sono organismi di direzione regionale:
    • il Congresso Regionale;
    • il Consiglio Regionale;
    • lǝ Presidente Regionale;
    • la Presidenza Regionale.

 

Art. 15 – Il Congresso

  1. Il Congresso Regionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Regionale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
  2. È garantita la presenza di almeno unǝ delegatǝ per ciascuna articolazione territoriale. Le delegate delle articolazioni territoriali sono elette dai rispettivi congressi.
  3. Esso ha il compito di:
    • discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
    • discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
    • eleggere il Collegio dei Garanti;
    • eleggere il Consiglio in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.
  4. Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso, esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dellз componentз del Consiglio o dagli organismi assembleari di articolazioni territoriali che rappresentino almeno un terzo dellз sociз regionali; in ogni caso è il Consiglio a stabilirne le norme di svolgimento.
  5. Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.

 

Art. 16 – Il Consiglio regionale

  1. Il Consiglio Regionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.
  2. Tutti i Comitati Territoriali hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio Regionale. Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Regionale una rappresentanza pari o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti.
  3. Esso ha il compito di:
    • eleggere lǝ Presidente Regionale;
    • applicare le decisioni congressuali;
    • discutere e approvare i regolamenti;
    • discutere e approvare il programma annuale di attività;
    • discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio e, superati i parametri previsti dall’art. 14 CTS, il bilancio sociale;
    • promuovere lo sviluppo dell'Associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento;
    • discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
    • convocare il Congresso Regionale, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori, in conformità alle delibere del Consiglio Nazionale;
    • decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
    • deliberare sull'adesione di organizzazioni di Terzo settore di rilevanza regionale
    • eleggere, su proposta dellǝ Presidente Regionale, la Presidenza Regionale;
    • quando previsto, eleggere, su proposta dellǝ Presidente Regionale, fino a tre Vicepresident3 di cui unǝ con funzioni vicarie;
    • ⁠quando previsto, eleggere, su proposta dellǝ Presidente Regionale, unǝ Segretariǝ con funzioni esecutive, di coordinamento e direzione;
    • revocare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lǝ Presidente Regionale, la Presidenza Regionale o suoi componenti singoli o l3 Vicepresident3 vicarie;
    • nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • deliberare sulla responsabilità dellз componenti degli organi amministrativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
    • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
  4. Su proposta della Presidenza Regionale, istituisce/si articola in commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.
  5. Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno natura consultiva.
  6. Al Consiglio Regionale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
  7. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
  8. Il Consiglio Regionale è convocato dallǝ Presidente Regionale, con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato sette giorni prima.
  9. Un quinto dei componenti del Consiglio Regionale può richiedere allǝ Presidente l’integrazione dell’ordine del giorno.
  10. Verificata l’ammissibilità della proposta in relazione alla tutela dell’onorabilità e del prestigio dell’associazione e dei componenti degli organismi, l’argomento viene inserito all’ordine del giorno della seduta mediante comunicazione di integrazione.
  11. In considerazione della composizione su base proporzionale e del criterio di rappresentanza territoriale, i componenti del Consiglio Regionale decaduti o dimessi possono essere sostituiti su proposta dell’organismo assembleare dell’articolazione di cui erano espressione. La delibera di sostituzione è recepita dal Consiglio Regionale nella prima adunanza utile.
  12. La composizione del Consiglio Regionale avviene con criterio proporzionale corretto ed è così determinata:
    l’80% con criterio proporzionale in base ai tesserati dei Comitati Territoriali nell’anno precedente a quello di svolgimento Congresso;
    il 20% di compensazione correttiva per situazioni particolari.
  13. La rappresentanza numerica di un Comitato Territoriale non può comunque superare il quarto dei componenti complessivi del Consiglio.
  14. Il Congresso elegge, inoltre, un numero di consiglieri supplenti nell’ordine massimo di due per ogni Comitato Territoriale per far fronte ad eventuali dimissioni nell’arco di tempo che intercorre tra un Congresso e l’altro.

  

Art. 17 – Presidente Regionale

  1. Lǝ Presidente Regionale è elettǝ dal Consiglio Regionale. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.
  2. Lǝ Presidente detiene la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha le seguenti funzioni:
    • convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Presidenza Regionale e ne assicura il regolare funzionamento;
    • esercita la direzione dell’Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi;
    • può contrarre obbligazioni in nome e per conto di ARCI E.R. nei limiti delle presunte esigenze ordinarie e compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l’apertura di conti correnti bancari e postali, su deliberazione degli organismi dirigenti.
  3. Tali facoltà possono essere delegate, in tutto o in parte, al Vicepresidente incaricato delle funzioni vicarie.
  4. Lǝ Presidente non può essere elettǝ per più di due mandati consecutivi.
  5. In caso di prolungata assenza o impedimento permanente dellǝ Presidente, le sue funzioni sono assunte dallǝ Vicepresidente vicariǝ, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Regionale per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
  6. Nel caso in cui lǝ Vicepresidente vicariǝ non sia stato elettǝ, le sue funzioni sono assunte dal consigliere con maggiore anzianità di partecipazione nella Presidenza Regionale.

 

Art. 18 – Presidenza Regionale

  1. La Presidenza Regionale è eletta dal Consiglio Regionale tra lз suз componenti su proposta dellǝ Presidente Regionale.
  2. L'assunzione della carica di componente della Presidenza nazionale è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Tali condizioni dovranno essere dichiarate contestualmente all’accettazione della carica.
  3. È onere degli amministratori comunicare l’intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.
  4. La Presidenza è l'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di incarichi specifici ratificati dal Consiglio Regionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi. Cura la tenuta del registro degli associati e presenta al Consiglio Regionale:
    • la proposta di documento economico di previsione;
    • il bilancio di esercizio;
    • il bilancio sociale.
  5. Propone al Consiglio Regionale le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:
    • l'Assemblea Regionale dei Circoli e delle organizzazioni aderenti su specifiche tematiche;
    • assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associatз o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.
  6. La Presidenza Regionale è convocata dallǝ Presidente Regionale secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.
  7. Alla Presidenza Regionale sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:
    • individuare le attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
    • obbligare cambiariamente l'Associazione;
    • concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
    • compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
    • transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
    • promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati, costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell’Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Regionale e il Consiglio Nazionale.
  8. La Presidenza Regionale informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Regionale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Regionale per:
    • acquistare, vendere e permutare beni immobili;
    • assumere mutui e finanziamenti che eccedano la durata del mandato.
  9. La Presidenza Regionale può delegare a singolз componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

 

TITOLO V - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

 

Art. 19 – I principi generali

  1. I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tuttз lз sociз; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
  2. L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.
  3. In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dellз componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.
  4. Le decisioni degli organismi dirigenti e del Consiglio Regionale sono valide a maggioranza semplice dellз presenti; è richiesta una maggioranza dellз componenti effettivamente in carica nei casi di:
    • approvazione dei documenti economici e loro variazioni;
    • elezione degli organismi dirigenti;
    • approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
    • approvazione delle norme di convocazione del Congresso;
    • modifiche statutarie;
    • delibere di trasformazione, fusione o scissione.
  5. Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.
  6. Gli organi sociali curano la tenuta del proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.
  7. Le delibere degli organismi e i libri sociali - e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza - devono essere trasmessi o comunque resi accessibili ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

 

Art. 20 – Elezioni

  1. Lǝ Presidente Regionale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando il livello territoriale.
  2. L'elezione degli organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza dellз aventi diritto.

 

Art. 21 – Incompatibilità e decadenza

  1. Il Consiglio Regionale deve dotarsi di un apposito regolamento che definisca le proprie modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organi sociali.
  2. Il Collegio Regionale dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare al Consiglio Regionale circa la sua attuazione.

 

Art. 22 – Violazione delle norme statutarie

  1. In caso di violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico nazionale da parte di componenti degli organismi regionali, il Collegio Regionale dellз Garanti può irrogare le seguenti sanzioni:
    • richiamo scritto;
    • sospensione dalla carica sino a tre mesi;
    • sospensione dalla carica da tre a dodici mesi;
    • decadenza dalla carica;
    • espulsione dall’Associazione.
  2. Contro le decisioni assunte dal Collegio Regionale dei Garanti è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.
  3. In caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico nazionale commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale ovvero in caso di grave lesione dell’integrità patrimoniale e fatte salve le prerogative degli organismi di controllo e di revisione, il Collegio Regionale dei Garanti può richiedere la convocazione dell’organo di amministrazione dell’articolazione territoriale interessata.
  4. Il Collegio Regionale dei Garanti informa il Collegio Nazionale dei provvedimenti assunti, anche al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti.
  5. In casi di urgenza ovvero al persistere della violazione, la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione del Collegio Nazionale dellз Garanti e sentito il livello sovraordinato, può:
    • sospendere dalla carica unǝ o più componenti degli organi di amministrazione territoriali o regionali;
    • deliberare la decadenza dell’organismo e nominare unǝ commissariǝ.
  6. Lǝ commissariǝ assume i poteri dell’organismo decaduto e provvede entro sei mesi a convocare l’organo assembleare per l’adozione degli atti conseguenti.
  7. Il commissariamento è immediatamente efficace. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso allǝ Presidentǝ Nazionale. Sul ricorso si pronuncerà il Consiglio Nazionale con apposita delibera nella prima adunanza utile. In caso di accoglimento del ricorso restano salvi gli atti compiuti in buona fede dal Commissario, anche ai fini della sua responsabilità e degli effetti a valere sui terzi.
  8. Nel caso di violazione di norme o regolamenti interni relativi ad obblighi rendicontativi la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione dell’organo di controllo, può inoltre deliberare l’esclusione dalla partecipazione delle articolazioni territoriali e regionali che ne siano responsabili a progetti, bandi o richieste di finanziamento delle quali è titolare o partner la rete associativa nazionale. La medesima sanzione può inoltre essere adottata dalla Presidenza nazionale, in caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico nazionale commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale ovvero in caso di grave lesione dell’integrità patrimoniale.

 

Art. 23 – Quote di genere

  1. Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, nessun genere può superare il 60% dellз componenti.

 

Art. 24 – Limite di mandati

  1. Per favorire l'avvicendamento delle responsabilità, si adotta il principio di non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi per la carica di Presidentǝ.

 

Art. 25 – Partecipazione da remoto

  1. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associatǝ che partecipa e vota e sia garantito l’intervento in ogni momento dei partecipanti e la possibilità di invio e ricezione di documenti in corso di seduta.

 

TITOLO VI – GARANZIA E CONTROLLO

 

Art. 26 – Organismi di garanzia e controllo

  1. Sono organismi di garanzia e controllo:
    • il Collegio dei Garanti;
    • l’Organo di Controllo.
  2. Le cariche di consiglierǝ, garante e componente dell’Organo di controllo sono incompatibili fra loro.

 

Art. 27 – Collegio dellз Garanti

  1. Il Collegio dellз Garanti di “ARCI Emilia Romagna aps” è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
    • interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, anche fornendo pareri, su richiesta degli organi sociali o delle articolazioni territoriali e regionali;
    • dirimere le controversie insorte tra sociз, tra questз e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
    • dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
  2. L’iniziativa del Collegio dellз Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dellз Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
  3. Il Collegio Nazionale dellз Garanti ha inoltre il compito di verificare la conformità degli statuti delle articolazioni territoriali e, se del caso, di irrogare le sanzioni previste.
  4. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dellз Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dellз Garanti.
  5. Il Collegio Regionale dellз Garanti è formato da almeno tre componenti effettivi e almeno un supplente; i componenti sono eletti tra lз sociз che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotatз di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essз eleggono al loro interno unǝ Presidentǝ, che convoca il Collegio e ne coordina i lavori.
  6. Lз componenti del Collegio Regionale dellз Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale senza diritto di voto.
  7. Lз componenti del Collegio Regionale dellз Garanti nell’ambito delle proprie competenze possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
  8. Per quanto riguarda il livello regionale, solo in casi eccezionali tale funzione può essere demandata al Collegio Nazionale.

 

Art. 28 – Organo di controllo

  1. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  2. Ha il compito di:
    • esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
    • controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
    • controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
    • presentare al Consiglio Regionale una relazione scritta sul bilancio di esercizio;
    • monitorare dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  3. Lз componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  4. L’organo di controllo è formato da tre componenti effettivз e da due supplenti, sceltз fra lз sociз non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuatз anche tra persone non aderenti all’Associazione.
  5. L’organo di controllo elegge al proprio interno unǝ Presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori.
  6. Lз componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Regionale senza diritto di voto.
  7. Allз componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno unǝ dellз componenti deve essere sceltǝ tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
  8. Tali condizioni devono essere dichiarate contestualmente all’accettazione della carica. È onere degli amministratori comunicare l’intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.
  9. La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria solo al verificarsi delle condizioni minime previste dall’art. 30 del CTS.

 

Art. 29 – Revisione dei conti

  1. Nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS è nominatǝ unǝ revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscrittз nell’apposito registro.
  2. La funzione può essere esercitata dall’Organo di Controllo, nel caso in cui sia composto da revisorз legali dei conti iscritti all’apposito registro.

 

TITOLO VII – PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

 

Art. 30 – Il patrimonio sociale

  1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
  2. Esso è costituito da:
    • beni mobili ed immobili di proprietà della stessa associazione;
    • eccedenze degli esercizi annuali;
    • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
    • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
  3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 31 – Fonti di finanziamento

  1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
    • le quote annuali di adesione e tesseramento dellз sociз e delle organizzazioni aderenti;
    • i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
    • i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
    • i contributi pubblici e privati;
    • le erogazioni liberali;
    • ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del CTS.
  3. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

 

Art. 32 – Adempimenti di bilancio

  1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. La Presidenza Regionale predispone:
    • il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Regionale entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
    • il bilancio di esercizio di cui all’art. 13 CTS. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Regionale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico gli oneri ed i proventi di competenza, nonché le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio;
    • il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS e superati i parametri ivi previsti, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Il Consiglio Regionale approva i piani pluriennali di investimento.
  4. Nei casi previsti dall’art. 13 comma 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.
  5. Il Consiglio, entro 12 mesi dall'insediamento, approva un Regolamento Amministrativo per il Comitato Regionale.

 

Art. 33 – Autonomia patrimoniale

  1. Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

 

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 34 – Integrazioni e modifiche statutarie straordinarie

  1. Ferma restando la facoltà del Consiglio Regionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 16, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

Art. 35 – Scioglimento

  1. lo scioglimento di ARCI ER aps può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato.
  2. In caso di estinzione o scioglimento del Comitato Regionale il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.
  3. L’assemblea che delibera l’estinzione o lo scioglimento potrà essere convocata trascorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione all’organo di amministrazione nazionale, da trasmettersi per iscritto.
  4. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra lз sociз del patrimonio residuo.

 

Art. 36 – Rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dello statuto nazionale e valgono le norme vigenti in materia.
  2. I componenti degli organismi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto restano in carica fino al termine del proprio mandato, ed operano secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CTS.

 

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