In Primo Piano

Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

05-03-2020

Nuovo decreto relativo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale

 

Il nuovo DPCM 4 marzo 2020 prevede che:

  • le nuove misure di contrasto e contenimento si applicano sull'intero territorio nazionale dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fino al 3 aprile 2020;
  • dalla data di efficacia cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del DPCM 1 marzo 2020;
  • restano vigenti le misure previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso DPCM 1 marzo 2020, riguardanti territori ricompresi nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona.

In questi territori le nuove misure si applicano comulativamente con quanto previsto dai predetti articoli 1 e 2.

In sintesi i nuovi provvedimenti prevedono:

  • sospensione per manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato (compresi i circoli), che comportino affollamento tale da impedire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (di cui all'allegato 1, lettera d);
  • differimento delle attività convegnistiche e congressuali;
  • sospensione delle competizioni sportive (consentite a porte chiuse fuori dalla "zona rossa");
  • nei comuni fuori dalla "zona rossa" consentiti sport di base e attività motorie rispettando la distanza di sicurezza interpersonale;
  • sospensione viaggi di istruzione, uscite didattiche, etc.
  • dal giorno successivo all'efficacia del decreto fino al 15 marzo sono sospesi servizi educativi per l’infanzia, scuole, istituzioni formative e Università.

N.B. La sospensione si applica a tutti i servizi educativi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 svolti in favore dei bambini da 3 a 36 mesi, quindi anche a quelli svolti in ambito associativo, i quali rientrano nella previsione della disposizione legislativa richiamata.

  • È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie specifiche di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;
  • è raccomandato anche ad associazioni culturali e sportive di "offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette";

PRESCRIZIONI PER LE SEDI ASSOCIATIVE

  • Nei servizi educativi per l’infanzia (ma lo raccomandiamo vivamente in TUTTE le sedi associative) vanno esposte le informazioni sulle misure di prevenzione (allegato 1);
  • in tutti i locali aperti al pubblico (comprese le sedi associative) vanno messi a disposizione liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani (soluzioni idroalcoliche);
  • è prescritta come misura igienico sanitaria la pulizia delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

Il testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.07.34 n. 1265) prevede apposita norma sanzionatoria, l'art. 260, secondo la quale:

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila [importo aggiornato a 413 euro].

Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

Si tratta di una contravvenzionale penale, ciò significa che è punita non solo a titolo di dolo, cioè in caso di volontaria violazione del precetto, ma anche a titolo di colpa, cioè di inosservanza involontaria, ma dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia.

La responsabilità penale è personale, quindi essa è destinata a ricadere in primo luogo sul contravventore. Tuttavia è chiaro che si può ipotizzare una responsabilità del Presidente del Circolo ove si accerti una sua condotta omissiva (colposa) nel non aver impedito il mancato rispetto della normativa, consentendo ad esempio assembramenti, concerti, etc... È indubbio infatti che il legale rappresentante dell'ente possiede, in base al contratto associativo, una cosiddetta posizione di garanzia, che lo obbliga ad impedire l'evento illecito (salva ovviamente la prova del caso fortuito ed imprevedibile).

Come anche indicato nella circolare precedente (2 marzo 2020) in relazione ai provvedimenti per Lombardia e provincia di Piacenza, se pure la norma non prevede la “chiusura” degli spazi associativi, né la sospensione dell'attività di somministrazione dei circoli nei confronti degli associati, ricordiamo che questa deve essere “strettamente complementare” alle attività istituzionali.

È comunque difficile immaginare che si possano gestire le consuete attività di aggregazione rispettando la distanza di sicurezza interpersonale, nel rispettare lo spirito della norma facciamo appello al buon senso ed all'applicazione del principio di precauzione. Roma, 5 marzo 2020

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Allegato 1


(Come da locandina misure igieniche di prevenzione)

Misure igienico-sanitarie:

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
  3. igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  4. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
  6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  7. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  10. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.


INFORMAZIONI E NUMERI UTILI

Numero di pubblica utilità 1500 - www.salute.gov.it 

A chi rivolgersi

In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario. 

Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia: Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Lombardia: 800 89 45 45 Marche: 800 93 66 77 Piemonte:

-  informazioni sanitarie 800 19 20 20 (attivo 24 ore su 24)

-  chiarimenti sulle misure non sanitarie 800 333 444 (attivo dal lun-ven, dalle ore 8 alle 20)

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen: 800 751 751

Puglia: 800 713 931

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Umbria: 800 63 63 63

Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste: 800 122 121 Veneto: 800 462 340

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

ASL n. 1 L’Aquila:118

ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146

ASL n. 3 Pescara: 118

ASL n. 4 Teramo: 800 090 147

Liguria

Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112

Molise

Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri:  0874 313000 e 0874 409000  

Sardegna

Nella Regione Sardegna per informazioni chiamare il 333 61 44 123

Piacenza

Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

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